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IN TOSCANA, al confine tra MUGELLO e VAL DI SIEVE, prendendo da DICOMANO la direzione verso FORLì, dopo circa 10 chilometri quasi al confine con la ROMAGNA , tra la valle dell'ACQUA CHETA ed il MONTE FALTERONA, troviamo il paese di SAN GODENZO, nella cui famosa abazia nel 1302 DANTE ALIGHIERI convenne con gli esuli guelfi bianchi e Ghibellini.

SAN GODENZO comune della MONTAGNA FIORENTINA ha una notevole estensione territoriale ed ha un dislivello tra il punto più alto (M. Falco, m 1658) e quello più basso (oltre Ponte alla Corella, m 240) di oltre 1400 metri, mostrando delle caratteristiche rudemente alpestri, con monti strapiombanti e profonde vallate. Dal territorio del Comune di San Godenzo, nella frazione de Il CASTAGNO D'ANDREA è possibile entrare nell'area protetta del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA e CAMPIGNA, una tra le piu'suggestive porte del versante fiorentino del Parco.

mercoledì 31 gennaio 2018

Facebook, è reato usare foto altrui su proprio profilo

Facebook, è reato usare foto altrui su proprio profilo


La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna e confermato la condanna a 15 giorni di reclusione, convertita in una sanzione da 3.750 euro, per il reato di sostituzione di persona


Chi utilizza per il proprio profilo Facebook una foto di un’altra persona potrebbe commettere un reato. La Cassazione ha confermato infatti per una trentenne di Pordenone la pena patteggiata di 15 giorni di reclusione, convertita in una multa da 3.750 euro, per il reato di sostituzione di persona (articolo 494 del codice penale). La difesa aveva impugnato il patteggiamento in Cassazione, sostenendone la nullità, per poter formulare una richiesta di sospensione del processo per messa alla prova. La Suprema Corte ha dichiarato legittima la sentenza di condanna emessa a carico della donna e ha rigettato il ricorso, concludendo così l'iter processuale.


Ricorso rigettato

L'imputata aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza del gip di Pordenone che non le aveva consentito la sospensione del procedimento con la messa alla prova. Il ricorso è stato rigettato dalla quinta sezione penale, che ha considerato inappellata la decisione del gip. La donna nell'istanza di revoca del consenso al patteggiamento non aveva fatto esplicita richiesta di sospensione ma aveva solo chiesto più tempo per valutarne la convenienza. In assenza di una decisione sulla strategia difensiva, il gip non aveva ritenuto di revocare la pena concordata. Ora oltre alla multa, rateizzata in 30 mesi, la donna dovrà anche pagare le spese processuali.